Verifiche periodiche carroponti, gru a bandiera e attrezzature sottogancio.

L’art. 71 del D.L. 81/2008 (parzialmente modificato lo scorso 9 agosto 2013) prescrive che tutti gli apparecchi di sollevamento che superano i 200 Kg di portata siano soggetti a verifica per controllarne la corretta installazione e accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.

La frequenza di tali verifiche viene indicata nell’All. VII dello stesso decreto.

Prima verifica

La prima verifica deve essere effettuata dopo l’installazione dell’apparecchio di sollevamento e prima della sua messa in esercizio per verificarne la corretta installazione.

La prima verifica va richiesta all’INAIL (ex ISPEL) che vi provvederà entro il termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Nel caso l’INAIL non riesca a provvedere entro tale termine il datore di lavoro si può avvalere di soggetti pubblici o privati abilitati (il cui elenco è reperibile sul sito dell’INAIL) secondo le modalità previste al comma 13.

Verifiche Gru e Carroponti Venturini Service Verona
Verifiche trimestrali carroponti e gru Verona
Verifiche Gru e Carroponti Verona

Verifiche periodiche successive alla prima

Le verifiche periodiche successive alla prima hanno lo scopo di:

  • verificare che la configurazione e l’utilizzo delle attrezzature sia conforme a quanto previsto dal fabbricante;
  • verificare lo stato di conservazione e manutenzione;
  • controllare il funzionamento delle attrezzature e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza;
  • verificare la regolare tenuta del registro di controllo.

Tali verifiche possono essere richieste dal datore di lavoro alle ASL, all’ARPA o ai soggetti pubblici o privati abilitati, secondo le modalità previste dal comma 13. I risultati di tali controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Controlli trimestrali funi e catene

L’art. 3.1.2 dell’All. VI del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che, in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante, le funi e le catene debbano essere sottoposte a controlli trimestrali per verificare l’assenza di difetti quali rotture, strozzature, riduzioni di diametro, formazione di ruggine. I risultati di tali verifiche devono essere riportati nei relativi libretti.

Indagine supplementare e calcolo vita residua

L’All. II al D.M. 11 aprile 2011, all’art. 2 lettera c) obbliga ad una “Indagine supplementare” per individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nelle attrezzature messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in sicurezza.

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