Le verifiche periodiche successive alla prima hanno lo scopo di:
- verificare che la configurazione e l’utilizzo delle attrezzature sia conforme a quanto previsto dal fabbricante;
- verificare lo stato di conservazione e manutenzione;
- controllare il funzionamento delle attrezzature e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza;
- verificare la regolare tenuta del registro di controllo.
Tali verifiche possono essere richieste dal datore di lavoro alle ASL, all’ARPA o ai soggetti pubblici o privati abilitati, secondo le modalità previste dal comma 13. I risultati di tali controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
L’art. 3.1.2 dell’All. VI del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che, in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante, le funi e le catene debbano essere sottoposte a controlli trimestrali per verificare l’assenza di difetti quali rotture, strozzature, riduzioni di diametro, formazione di ruggine. I risultati di tali verifiche devono essere riportati nei relativi libretti.
L’All. II al D.M. 11 aprile 2011, all’art. 2 lettera c) obbliga ad una “Indagine supplementare” per individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nelle attrezzature messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in sicurezza.